Dal verbale di accertamento deve emergere "adeguatamente" che il rilevamento è stato fatto da un agente preposto al servizio di polizia stradale, altrimenti la multa può essere annullata. E' quanto ha affermato la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l'ordinanza 5 aprile 2011, n. 7785 che ha respinto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox.
Dal verbale di accertamento, però, non emergeva che il rilevamento, cioè l'elaborazione della rilevazione, fosse avvenuto ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento.
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