Stavo per ribaltarmi dalla sedia !! :jgjhgj::jgjhgj:
Stavo per ribaltarmi dalla sedia !! :jgjhgj::jgjhgj:
Roba da pazzi, e questi sono magari anche quelli che dovrebbero capire se la macchina è in regola con le normative tecniche per le gomme i filtri aria i distanziali gli scarichi etc ......
Ora dietro alla Gigia ci scrivo.. Audi r8 ! Almeno poi sfoggio la multa agli amici dicendo che ho cambiato auto !!
scherzi a parte....ma se noi mettessimo un diverso stemma identificativo, che so, RS3 per esempio, e un vigile ci fa la multa scrivendo modello RS3...
dopo gliela possiamo contestare?
al massimo teniamo gli stemmini posteriori stacca/attacca e si scambia tra S3 e RS3...
secondo me è contestabile:
VIZIO DI FORMA.....
VIZI DEL VERBALE
Il verbale che presenti vizi sugli elementi essenziali e' illegittimo e puo' essere annullato, tramite apposito ricorso. Tale annullamento ha valenza retroattiva, quindi nel caso il verbale si considera come mai emanato.
I vizi suddetti, detti “di forma”, possono riguardare:
- l'erronea indicazione delle generalita' del conducente;
- l'omessa od errata indicazione della data e dell'ora nella quale e' avvenuta l'infrazione (quando da cio' risulti pregiudicata l'esatta identificazione del fatto);
- L'erronea indicazione del tipo e della targa del veicolo quando non possano essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o erronea indicazione dell'autorita' competente per il ricorso;
- mancata, non chiara od insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo (si veda piu' avanti, nella sezione “notifica”);
- mancata, non chiara od insufficiente informazione riguardo all'obbligo di comunicare i dati del conducente (quando questi non sia stato subito identificato ed il verbale viene notificato al proprietario, si veda piu' avanti, nella sezione "comunicazione dati conducente");
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare (se e' applicabile la sanzione ridotta essa dev'essere riportata);
Attenzione, pero'. La mancanza o l'errore materiale su singoli elementi del verbale non ne determina automaticamente la nullita', a meno che non siano compromessi i diritti del contravventore. Per fare degli esempi, se c'e' un errore sulla data di nascita del trasgressore ma questi e' correttamente identificato da altri elementi (codice fiscale, o nome cognome e indirizzo esatti) l'errore stesso e' irrilevante, e un ricorso potrebbe facilmente determinare la semplice riemissione del verbale corretto. Stessa cosa nel caso in cui non sia indicato -o sia errato- il modello dell'auto, stante la corretta indicazione del tipo e della targa. L'errore su questo elemento (o la sua mancanza) puo' invece aiutare se vi fossero anche altri vizi che mettessero in dubbio l'infrazione.
Attenzione anche alla mancata indicazione del numero civico. Essa potrebbe rendere annullabile il verbale solo se pregiudicasse l'individuazione del luogo ove l'infrazione e' avvenuta e quindi il diritto di difesa del trasgressore (per esempio se fosse indicata solo una via molto lunga, dove quel tipo di infrazione puo' avvenire in piu' punti perche' -per esempio- vi sono molti semafori o divieti di sosta posti in punti diversi). Nel caso di divieto di sosta sono interessanti alcune recenti sentenze di Cassazione che hanno stabilito che e' priva di fondamento la doglianza riguardo la mancanza del numero civico quando non sia presentata anche la prova che l'infrazione NON e' stata commessa, ovvero che il divieto di sosta -in quella data strada o piazza- non c'era (Cassazione n.8939/2005 e 5447/2007).
Ultima modifica di nicola_10; 28-09-2008 alle 22:47
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