continuo a non capire cosa intendi dire.
io mi riferivo al mess 65 di (marzo), dove lui ha messo il neretto.
tu vedi una macchina in un sito internet, con i km e la foto del cruscotto.
ti piace e la compri.
in quel caso, i km alla data d'acquisto sono dimostrabili. l'annuncio internet fa parte del contratto di vendita (c.d. offerta al pubblico).
la diffamazione (e il venditore che chiede i danni al cliente, come ipotizza (marzo)), in quel caso non puo' esistere!
ma il cliente deve poi dimostrare i km "prima della data d'acquisto". e qui si ferma subito.
non ha prove per dimostrare la truffa.
il venditore-truffatore ha sempre il cu.o parato, sia da parte delle conce (privacy e segretezza sui taglaindi del passato), sia da parte dei suoi colleghi ( altri saloni nelle zone limitrofe non ti faranno scansioni o forniranno dati ecc ecc)
Segnalibri