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Discussione: Normativa Omologazioni

  1. #1
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    Predefinito Normativa Omologazioni

    Ne sapete qualcosa? Avete aggiornamenti?
    Col nuovo Governo si riparte da zero???

    SENATO DELLA REPUBBLICA

    Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1644

    GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, PINZGER
    Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
    «Art. 6-bis.
    (Componentistica dei veicoli a motore)
    1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo
    condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di
    assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78
    del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
    ''Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
    della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in
    circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza
    massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e
    senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora
    vengano rispettate le seguenti condizioni:
    a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita
    relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di
    veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento
    ambientale;
    b) La certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche
    effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti,
    da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei
    componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto
    della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
    c) La certificazione di cui alla lettera a), inoltre, deve essere rilasciata da strutture
    universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e
    funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;
    d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta
    degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture
    tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure
    standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;
    e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui
    sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test
    risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera d), provvede ad annotare le
    modifiche stesse sul libretto di circolazione.
    2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
    del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al
    comma 1, lettera c), e per le procedure standardizzate di cui alla lettera d). Il Ministro dei trasporti
    effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività
    di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o
    risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
    3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da
    quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal
    Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla
    data di entrata in vigore del presente articolo.
    4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche
    indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza
    che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione
    amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni
    comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme
    del titolo VI, capo I, sezione II''.
    2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
    modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    ''d-bis) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti''.
    3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
    da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
    entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78.
    Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1
    dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente
    articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
    dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
    Ultima modifica di leellah; 01-06-2008 alle 23:19

  2.  

  3. #2
    Audi lover
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    Ma questo articolo è in vigore??

  4. #3
    Audi lover L'avatar di ClaZ
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    L'unica cosa in vigore di questa pagliacciata è la multa a 1485 euro....
    Quella stranamente l'hanno recepita...
    http://www.claz.it
    Audi S6 Avant 2001
    AfterPagani TreviglioTruffaMen => http://forum.audirsclub.it/showpost....42&postcount=1


    Chicco Wheels.. Again.... Mapporc...
    Are you in trouble with your Audi ?? Call the TeamPossible !!

  5. #4
    Audi lover
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    assurdo...
    no words..
    Comunque ho trovato un sito (http://www.motorimania.it/omologazio...eumatici.shtml) dove parlano di una tolleranza del 5% del rotolamento consentite dalla legge..il sito ti permette di calcolare la differenza in percentuale tra le misure dei cerchi originali e quelle dei cerchioni che vorresti montare.
    Per esempio sull'S3 8L la differenza tra 225/45 17 e i 225/40 18 è dello 0.46% quindi in linea teorica regolare...

    Ma nella pratica è necessario SEMPRE e comunque il nullaosta della casa costruttrice per l'omologzione sul libretto??

  6. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da TIA 88 Visualizza Messaggio
    assurdo...
    no words..
    Comunque ho trovato un sito (http://www.motorimania.it/omologazio...eumatici.shtml) dove parlano di una tolleranza del 5% del rotolamento consentite dalla legge..il sito ti permette di calcolare la differenza in percentuale tra le misure dei cerchi originali e quelle dei cerchioni che vorresti montare.
    Per esempio sull'S3 8L la differenza tra 225/45 17 e i 225/40 18 è dello 0.46% quindi in linea teorica regolare...

    Ma nella pratica è necessario SEMPRE e comunque il nullaosta della casa costruttrice per l'omologzione sul libretto??
    Con ordine...

    a) La normativa sulle omologazioni è ferma in commissione al Senato; si tratta di una modifica dell'articolo 6 del CdS. Non so che priorità abbia adesso che il governo è cambiato... Speriamo bene... Eventuali novità qui:

    http://www.comitato-tuning.com/

    b) la condizione del 5% è necessaria ma non sufficiente: essa deriva semplicemente dalla taratura dei tachimetri, che non indicherebbero più velocità corrette dopo la modifica. C'è da dire che scegliendo le misure alternative giuste è difficile raggiungere oltre l'1,5%...
    Ulteriore condizione è che il calettamento del CERCHIO in sé (non la ruota completa) non aumenti più del 10%. Quindi:

    17+10%=18,7".

    Se ci sono i 17" a libretto, i 19" non sono omologabili.

  7. #6
    Audi lover
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    Ma se ci sono i 17" a libretto allora i 18" rientrerebbero??

  8. #7
    Audi lover
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    scusate ma non possono fare una legge sul quale uno puo omologare i cerchi o fari xenon, o altro come spoiler ecc?.... magari come in uno paese ma nn ricordo quale ke vai in motorizzazione li vende un perito o ingeniere si accerta ke non sia un pericolo per la sicurezza stradale e ti omologa le modifche apportate al veicolo....
    Ultima modifica di Marco; 16-06-2008 alle 19:26

  9. #8
    Audi lover
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    sarebbe troppo semplice...non saremmo nemmeno qui a discutere!!

  10. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Visualizza Messaggio
    scusate ma non possono fare una legge sul quale uno puo omologare i cerchi o fari xenon, o altro come spoiler ecc?.... magari come in uno paese ma nn ricordo quale ke vai in motorizzazione li vende un perito o ingeniere si accerta ke non sia un pericolo per la sicurezza stradale e ti omologa le modifche apportate al veicolo....
    La fai un po' semplice, ma quel Paese si chiama Germania...

    Citazione Originariamente Scritto da TIA 88 Visualizza Messaggio
    sarebbe troppo semplice...non saremmo nemmeno qui a discutere!!
    No, saremmo a discutere di argomenti diversi, tipo il confort dei 20"...
    Ultima modifica di leellah; 16-06-2008 alle 22:04 Motivo: Unione automatica messaggi multipli

  11.  

  12. #10
    Audi lover
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    ahhahahhahahah!

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