leellah
03-05-2008, 17:47
Ne sapete qualcosa? Avete aggiornamenti?
Col nuovo Governo si riparte da zero???
SENATO DELLA REPUBBLICA
Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1644
GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, PINZGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore)
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo
condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di
assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in
circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza
massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e
senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora
vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita
relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di
veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento
ambientale;
b) La certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche
effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti,
da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei
componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto
della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
c) La certificazione di cui alla lettera a), inoltre, deve essere rilasciata da strutture
universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e
funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;
d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta
degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture
tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure
standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;
e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui
sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test
risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera d), provvede ad annotare le
modifiche stesse sul libretto di circolazione.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al
comma 1, lettera c), e per le procedure standardizzate di cui alla lettera d). Il Ministro dei trasporti
effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività
di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o
risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da
quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza
che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni
comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II''.
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''d-bis) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti''.
3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78.
Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1
dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente
articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
Col nuovo Governo si riparte da zero???
SENATO DELLA REPUBBLICA
Proposta di modifica n. 6.0.4 al DDL n. 1644
GIARETTA, GALARDI, PECORARO SCANIO, PINZGER
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Componentistica dei veicoli a motore)
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza delle attività economiche secondo
condizioni di pari opportunità ed al principio di libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di
assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti, l'articolo 78
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
''Art. 78 – (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione). – 1. Le modifiche delle caratteristiche costruttive, limitatamente ai veicoli in
circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1, ad esclusione di quelle relative alla potenza
massima del motore, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e
senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora
vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) Ciascun componente o insieme di componenti modificati è certificato da un'apposita
relazione che ne attesta le caratteristiche tecniche e la possibilità di installazione per ciascun modello di
veicolo senza pregiudicarne le caratteristiche relative alla sicurezza stradale e all'inquinamento
ambientale;
b) La certificazione di cui alla lettera a), redatta sulla base di collaudi e di prove tecniche
effettuati in conformità a disposizioni previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti,
da equivalenti regolamenti ECE/ONU, deve attestare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei
componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo, nel pieno rispetto
della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso;
c) La certificazione di cui alla lettera a), inoltre, deve essere rilasciata da strutture
universitarie o da enti accreditati che dimostrino la propria indipendenza organizzativa, economica e
funzionale rispetto ai produttori, commercializzatori ed installatori di componenti;
d) I collaudi e le prove tecniche di cui alla lettera b) possono essere effettuati, su richiesta
degli enti di cui al comma 29, anche da officine o da carrozzerie abilitate, in possesso di strutture
tecniche e di competenze professionali idonee ed in grado di svolgere adeguate procedure
standardizzate di controllo della qualità, e che dimostrino il possesso di idonea copertura assicurativa;
e) Nel caso in cui le modifiche siano effettuate impiegando componenti diversi da quelli di cui
sopra, i veicoli sono soggetti a visita di prova presso la Motorizzazione civile che, nel caso in cui il test
risulti positivo sulla base delle procedure standardizzate di cui alla lettera d), provvede ad annotare le
modifiche stesse sul libretto di circolazione.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente articolo, sono individuati i criteri e le modalità per l'accreditamento degli enti di cui al
comma 1, lettera c), e per le procedure standardizzate di cui alla lettera d). Il Ministro dei trasporti
effettua controlli anche al fine di disporre la sospensione o l'interdizione dei predetti enti dalle attività
di certificazione, nonché l'eventuale ritiro dal mercato dei componenti indebitamente certificati o
risultati pericolosi, a cura ed a spese del produttore o dell'installatore nell'Unione europea.
3. Le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, di categorie diverse da
quelle indicate al comma 1), sono consentite con modalità stabilite da apposito decreto adottato dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro de1lo sviluppo economico, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente articolo.
4. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche
indicate dal certificato di omologazione o nella carta di circolazione, oppure con telaio modificato, senza
che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1) e 2), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 ad euro l485. Le suddette violazioni
comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme
del titolo VI, capo I, sezione II''.
2. All'articolo 180, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''d-bis) La relazione tecnica di cui all'articolo 78, comma 1, lettera a), nei casi ivi previsti''.
3. Le disposizioni dell'articolo 789, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dal comma 3 del medesimo articolo 78.
Alla medesima data acquista altresì efficacia la disposizione della lettera d-bis) del comma 1
dell'articolo l80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotta dal comma 2 del presente
articolo. È abrogato l'articolo 236 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».